Decreto contenimento e Modulo autodichiarazione
Decreto contenimento e Modulo autodichiarazione
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Si prevedono viaggi/spostamenti per:
- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
- situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);
- o motivi di salute.
Questo vuol dire in esempi pratici che:
se ti metti in macchina o viaggi in treno o in aereo devi compilare l’auto dichiarazione e comprovare alle autorità lo spostamento.
Esempi pratici:
- Domani devo lavorare e andare a Milano e abito in Calabria o devo fare un colloquio di lavoro, mi porto l’autocertificazione, le autorità competenti procederanno al controllo del biglietto, del percorso in auto, il controllo della destinazione presso la sedi di riferimento di lavoro; è sottinteso che il soggetto in spostamento debba star bene, non avere febbre, non essere posto a quarantena, in caso contrario è obbligatoria non uscire e contattare il medico. Previa sanzione secondo gli articoli del Codice penale 452-650;
- Motivo di salute: devo andare a fare una visita di controllo dal medico, questa sarà comprovata da una certificazione del medico o dal referto;
- Devo rientrare presso il mio domicilio, le autorità sono al corrente dei vostri riferimenti anagrafici quindi risalgono a voi. Se dovete accompagnare i vostri genitori a fare la spesa e non possono, perchè anziani e soli, comprovate lo spostamento certificandolo, con un autodichiarazione che attesti l’infermità dei genitori.
- Genitori separati che viaggiano per i propri figli, attestate che state andando a trovarli per necessità attraverso documentazione, portate con voi la sentenza di un giudice o una certificazione della residenza del figlio/a. Verrà tutto prontamente controllato dalle autorità;
Il mio consiglio è: prima di spostarvi portate con voi l’autocertificazione e ciò che la completa.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista dall’articolo 650 del Codice Penale
- Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
In altri casi più gravi è previsto l’articolo 452 del Codice penale
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 (Epidemia) e 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) è punito:
- con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
- con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
- con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
Approvato nella notte del 09/03/2020 Decreto contenimento e Modulo autodichiarazione
Decreto della presidenza del Consiglio “aree a contenimento rafforzato”, intera Lombardia, 14 province di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Marche: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini in Emilia Romagna, Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte, Padova, Treviso e Venezia in Veneto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure gia' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
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Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto. Roma, 9 marzo 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421
Cosa non possiamo fare su tutto il territorio nazionale:
- E’ divieto assoluto di uscire: chi ha febbre a 37,5 deve contattare il proprio medico; coloro che hanno contratto il virus o sono in quarantena;
- Non possiamo stare tutti nello stesso posto, Assembramenti come: mercatini, passeggiate in vie principali affollate, visite ai musei archeologici, cinema, teatro, sale gioco, discoteche, pub, scuole da ballo;
- Chiusi gli stadi: le partite o le altre discipline sportive sono state fermate; Gli atleti continueranno ad allenarsi a porte chiuse. Le competizioni internazionali come le coppe si svolgeranno senza pubblico; Chiuse le palestre, le piscine, centri termali, centri anziani e ricreativi; possiamo fare sport all’aperto mantenendo la distanza di un metro;
- Chiuse le piste da sci;
- Bar e ristoranti aprono alle 6 chiudono alle 18, con obbligo di garantire la distanza di un metro, pena la sospensione dell’attività. Vale anche per i negozi dei centri commerciali, prevista la chiusura nel fine settimana;
- Rimangono con normale attività di chiusura e apertura per qualunque giorno della settimana gli alimentari le Para e farmacie;
- Le chiese possono celebrare messa se rispettano il metro di distanza;
- Non si possono svolgere le funzioni di matrimonio, battesimo, comunione, cresima, e funerali;
- Sospese la cerimonie civili;
- Scuole e università chiuse fino al 3 aprile;
- Non sono fermi gli esami per concorso medico;
- Non si possono sostenere gli esami di patente guida;
- Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati il diritto di ferie e congedi al lavoratore;
- Sospesi i congedi dei medici;
- È applicabile il lavoro agile, smart working. Il lavoro agile è una forma di rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro senza vincolo orario con obiettivi preposti atto a migliorare la vita del lavoratore e al fine di aumentare la produttività aziendale.
- I cittadini sono limitati agli spostamenti: qualora dovessero spostarsi devono autocertificare la motivazione dello spostamento;
Come siamo arrivati fin qui? Beh non è difficile! E’ mancato il senso di responsabilità collettiva. E’ mancato il valore dell’altruismo, è prevalso il voler imporre se stessi all’altro. Ora impareremo a capire cosa vuol dire libertà limitata.
Rispetta le regole e rispetti te stesso!