Dpcm 17 Maggio 2020 – Protocolli – Allegati
Dpcm 17 Maggio 2020 – Protocolli – Allegati
Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, 17 Maggio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)
Eccolo l’atteso Decreto che riapre l’Italia nel sociale, nei diversi rami produttivi, nei luoghi di culto, nel trasporto pubblico.
Vediamolo nel dettaglio, vi menziono le parti di interesse collettivo, le voci specifiche sono per lo più spiegate negli allegati.
Di seguito troverete la mappatura degli articoli, Gli approfondimenti vi consiglio di leggere il decreto per la parte di vostro interesse. E’ un decreto molto prolisso nella stesura, i contenuti sono scanditi da un’insieme di regole al fine di mantenere bassa la curva dei contagi. Il distanziamento sociale è presente in quasi tutti gli articoli, idem l’uso dei dispositivi di protezione. La cosa che mi lascia perplessa è l’attenzione ai protocolli negli ambienti di lavoro, hanno sommariamente linee guide troppo rigide, le stesse si fondono con gli articoli in materia di ingresso e transito in Italia. Il distanziamento gli italiani non vi è dubbio lo pagano con il sacrificio del lavoro; mi chiedo, gli ingressi dai paesi europei a cosa servono, se mettono in percentuale di rischio l’Italia? Torniamo nuovamente all’inizio della pandemia, quando alcuni stati europei e non solo, ci hanno chiuso le porte. Oggi nuovamente apriamo i nostri confini, ma non è lo stesso per altri stati, sopratutto quelli dell’Unione europea! L’Italia continua ad essere il porto aperto di tutti! Troppo libero il pensiero della Farnesina, remore di ciò che è accaduto, avrebbe dovuto essere più cauto nell’aprire l’ingresso estero italiano.
Il decreto per poter essere veloce in lettura è importante dividerlo nei temi contenuti. Sembrerà un “assembramento” di parole, mai in realtà il contenuto è semplificato dalla divisione del testo.
Il testo del Decreto è composto da:
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11 Articoli
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17 Allegati -Protocolli
Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
Accesso ai parchi
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del:
- divieto di assembramento
- distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
E’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia
c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia;
le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata
o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
Allegato 8 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19
Sport
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
Manifestazioni pubbliche – Sale giochi – Cinema -Teatro – Sale giochi
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli
spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
Allegato 9 – Spettacoli dal vivo e cinema
Luoghi di culto
n) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli
Allegati da 1 a 7:
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Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
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Allegato 2 Protocollo con le Comunita’ ebraiche italiane
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Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
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Allegato 4 Protocollo con le Comunita’ ortodosse
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Allegato 5 Protocollo con le Comunita’ Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
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Allegato 6 Protocollo con le Comunita’ Islamiche
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Allegato 7 Protocollo con la Comunita’ della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Musei – Luoghi di cultura: Beni culturali e del paesaggio
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano
- modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone
- consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;
Scuola e attività scolastiche: Chiuse
Sono esclusi dalla sospensione:
- I corsi di formazione specifica in medicina generale.
- I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
- Sono esclusi, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Eventi – Meeting – Congressi: Sospesi
Centri benessere e termali – Centri culturali e centri sociali
z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa deidipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
Attività commerciali al dettaglio
dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato,
- oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro,
- che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
- che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
Allegato 10 – Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:
1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera.
Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L’adeguata areazione negli ambienti al chiuso;
7. L’adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.
Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
Allegato 11 – Misure per gli esercizi commerciali
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquiston particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiore a quello della lettera b)l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Attività di ristorazione
ee) in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle
Mense e del catering continuativo su base contrattuale,
- che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,
nonché la Ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di
- Rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
- il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e
- il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
Attività ai servizi della persona
gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli
o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Servizi Bancari assicurativi – Settore agricolo, zootecnico – agroalimentari
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
Trasporto pubblico locale
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
Attività Professionali
ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Stabilimenti balneari
mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Spiagge libere
Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.
I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
Strutture ricettive (Alberghi, Case vacanze, Campeggi)
nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il
mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Attività produttive industriali e commerciali,
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto s alvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali
Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
Attività nei cantieri
Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui
Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Settore del trasporto e della logistica
Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
(Desta particolare attenzione la lettura dell’articolo in questa fattispecie in materia di disposizioni d’ingresso!)
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Allegato 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato
Art. 6
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero
(Anche in questo articolo appare l’apertura dell’Italia verso l’estero, non ricambiata in egual modo!)
1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
Art. 7
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
Art. 8
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Art. 9
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 10
Esecuzione e monitoraggio delle misure
Art. 11
Disposizioni finali
Conferenza Stampa Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte
“Da lunedì ci si sposterà all’interno della regione senza nessuna limitazione: quindi via alle autocertificazioni. Questo significa uscire di casa senza più dover giustificare le ragioni dello spostamento. Si potrà andare dove si vuole: in un negozio, in montagna, al lago, al mare. Riprende anche la vita sociale, riprendono gli incontri con gli amici. Rimane naturalmente il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus, per chi viene posto in quarantena. Rimangono anche limitazioni per chi ha sintomi riconducibili al Covid-19, che dovrà rimanere a casa. Resta il divieto di creare assembramenti di persone in luoghi pubblici. In questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro e, anche, raccomandiamo di portare con sé la mascherina che peraltro va indossata obbligatoriamente in alcuni specifici luoghi. In ogni caso raccomandiamo sempre di indossarla al chiuso o anche all’aperto nell’eventualità – immaginate – di una strada particolarmente affollata in cui ci fosse il rischio o l’impossibilità di rispettare le distanze”.
Fino al 3 giugno gli spostamenti interregionali saranno possibili solo per motivi di lavoro, salute e urgenza. A partire da tale data, se i dati continueranno ad essere incoraggianti, oltre che su tutto il territorio italiano, sarà possibile viaggiare all’interno degli Stati dell’Unione europea, senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia.
Per quanto riguarda le attività commerciali, dal 18 maggio riapriranno i negozi di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.), le attività legate alla cura della persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici), così come le attività per la ristorazione (bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, ecc.). Il tutto a condizione che le Regioni accertino che la curva epidemiologica sia sotto controllo e che vengano adottati protocolli di sicurezza.
Sempre a partire da lunedì potranno riprendere la loro attività gli stabilimenti balneari, così come potranno riprendere gli allenamenti degli sport di squadra e riapriranno i musei. Il tutto sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza specifici.
Dal 18 maggio è prevista anche la ripresa delle celebrazioni liturgiche e religiose in ossequio alle disposizioni di sicurezza stabilite nei protocolli firmati nei giorni scorsi dal Governo e dalle rappresentanze delle varie comunità religiose.
25 maggio è stata programmata la riapertura di palestre, piscine, centri sportivi
15 giugno potranno riprendere le loro attività cinema e teatri.
Da tale data, inoltre, “sarà a disposizione dei nostri bambini un ventaglio di offerte varie a carattere ludico-ricreativo. E qui devo ringraziare ancora una volta gli enti locali per aver collaborato proficuamente all’elaborazione di questo ventaglio di attività e di offerte”.
Le singole Regioni avranno la possibilità di decidere se ampliare o restringere le misure in base alle valutazioni sui dati epidemiologici dei loro territori.
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