Decreto Ristori – 28 Ottobre
Decreto Ristori – 28 Ottobre. Validità decreto dal 29 Ottobre 2020.
Vi argomento come lo Stato distribuisce noi stessi e i nostri soldi.
Dopo aver cercato di fare i furbi pensando che, le categorie dei lavoratori autonomi, chinassero la testa come Marzo, al solo imposto pagamento delle tasse, il governo, ha dovuto accontentare chi oggi è in piazza a manifestare.
E’ certo che, rispetto ciò che il cittadino versa nelle casse erariali, lo Stato non è in grado di restituire per sostentare la fame del popolo.
“È un decreto che vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro che saranno utilizzati per dare risorse immediati a beneficio delle categorie degli operatori economici e dei lavoratori che sono direttamente o indirettamente interessati dalle misure restrittive di questo ultimo Dpcm”,
Presidente del Consiglio
Quindi come già scritto e mi ripeto, ci stanno usando come muli! Ti alzi vai a lavorare finchè non ti chiudono, a causa dei loro errori.
Paghi le tasse, e li mantieni perchè si prendono il libero arbitrio di essere chiamati “classe sociale politica”, e tu fai la fame, continuando tutti i giorni a produrre ricchezza, non per te, ma per loro!
Se vuoi essere garantito nei servizi al cittadino, lascia perdere, perchè sono talmente furbi, e sottolineo furbi non intelligenti, da aver creato la burocrazia, seguita dai relativi costi.
Cerchi un servizio di prestazione pubblica, non ci pensare, perchè nel corso degli anni hanno creato un circuito tale che, non esiste servizio, per cui il cittadino non si sia rivolto al privato per farlo adempiere, e quindi altri soldi che spendi e che ritornano nelle casse dello stato.
E se ben ricordi, lo scopo in apertura da lockdown, era quello di incrementare il PIL e far ripartire il paese, in attesa del Recovery Fund.
Tra un bisticcio sul Mes e uno sul debito pubblico e poi il teatrino del Fondo con L’Europa che si trastulla a non erogare, gli italiani sono stati piacevolmente accomodati tutti al mare e in montagna.
Tutti felici e contenti a far vacanza! E tutti aperti a guadagnare!
Al rientro dell’effimera inconsapevolezza che il virus si fosse stancato, come fosse stato distribuito l’elisir della dimenticanza, siamo tornati a lavorare, i giovani a studiare, e a litigare per la mascherina e a votare per il taglio dei parlamentari!
E a beccare il reddito di cittadinanza!
Nel frattempo, chi nella vita ha imparato ad esser razionale, si è accorto che a luglio iniziava la risalita della curva e pur evidenziandolo (ringrazio degli insulti ricevuti), in quel momento, il popolo era totalmente assuefatto dalla voglia alla normalità che difficilmente si poteva accorgere!
La classe politica aveva trovato la chiave per portare alla inconsapevolezza mentale il cittadino e non far comprendere quali azioni si sarebbero prospettate per il futuro!
Insomma un cotto e mangiato come al solito della politica.
Riflettete, non è possibile che non sapessero o non potessero prevedere gli effetti futuri se già al Luglio la curva epidemiologica aveva già dato i primi segni di risalita.
Non è assolutamente reale che non si potesse prevedere l’affollamento urbano in apertura a Settembre.
E allora mi domando tornando indietro e dovendo guardare al futuro, durante gli Stati generali, il governo cosa ha pensato di fare per il futuro dell’Italia con i soldi che arriveranno.
E’ bene ricordare che blindati in Villa Doria Pamphilj a spese degli italiani, hanno attuato i progetti in gran segreto! Se pur non sembra correlato lo è più di quanto si possa presumere.
La realtà è che il popolo boccheggia nonostante i propri soldi versati e quando chiede i propri diritti e la classe politica fà finta di non vedere.
Ma questa volta non è andata secondo i piani studiati a tavolino dai illustri politici e psicologi, ecco che il popolo si riversa nelle piazze all’ennesimo attacco del governo alla classe dei lavoratori autonomi.
La mia domanda è: è mai possibile che se agisci in termini di chiusura non ti rendi conto che il fatturato di un lavoratore autonomo va proporzionalmente compensato al disavanzo che tu stato crei?
Risposta No
Perchè, io Stato, ti ho abituato a essere mulo e a tirare la carretta! Quindi su di te posso mettere qualunque peso finché non scoppi.
Questo è ciò che accade!
Ora la paura politica si evince. Mascherano le rivolte in perbenismo e la frase è: ” quelli che manifestano pacificamente”, ” quelli che sono estremisti”, spostando l’attenzione sul vero senso delle piazze. Non vi fate confondere!
La voce è unica e il grido lo è anche ed è Libertà!
E’ la politica ad essere estremismo nella misura in cui fà morire il cittadino. Sono loro gli estremisti!
Oggi 3 Novembre è solo l’inizio di ciò che sarà in futuro,
- Milano rapina in una banca.
- 29 Ottobre, Attentato a Nizza da parte di estremisti islamici provenienti dall’Italia in seguito a uno sbarco clandestino.
- 02 Novembre, Attentato a Vienna.
Questo è solo l’inizio di ciò che il continente Asiatico, ha volutamente causato all’Europa indebolendola e mettendola nelle mani del caos e dell’estremismo. Ma nonostante tutto L’unione Europea firma gli accordi commerciali con la Cina.
E’ certo che
Un governo che ama il popolo è accanto ad esso. Questo è un governo che mira a proteggersi in parlamento. La frase in cui Conte dice di essere consapevole delle rinunce e del periodo difficile, ma che viene prima il diritto alla salute, è la consapevolezza che, la classe politica tutela se stessa!
Vedrete con le chiusure a mappatura differente, come aumentarà il divario sociale. In più i giovani sono come le vele al vento, non avendo la scuola si sentono in diritto di potersi ribellare al sistema trasgredendo. La mancanza di lavoro produrrà nuovamente ciò che è stato nel dopoguerra, una massima esponenziale sensibilità alla fame, e questa certamente non la controlli chiudendoci.
Una cosa è certa, la classe politica ha paura di perdere le certezze, più il popolo si muove più il parlamento trema.
Il decreto Ristori è il contentino al fatturato di un lavoratore che pur di poter guadagnare ne vedrà solo i 2/3. Le attività commerciali di qualunque settore boccheggiano. Tranne gli stipendi esosi statali. Anziché dare 800 0 1000 euro come la carità al povero, anziché proporzionare la cassa integrazione, per poi non distribuirla, vorrei capire perchè non si tagliano gli sprechi e si continua a pagare gente che non da nulla di utile per il popolo!
Il decreto non è nulla di nuovo rispetto a ciò che hanno decretato a marzo e aprile è una toppa alla mancanza di rispetto verso la classe di lavoratori che questo governo non vuole nel suo modus operandi. Il lavoratore autonomo non è fonte di reddito che possa essere controllato direttamente dallo stato, ecco perchè viene maggiormente mirato.
Titolo I
Sostegno alle imprese e all’economia
Art. 1. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
A favore dei soggetti che, alla data del 25 Ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta
a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell’ Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.34 del 2020, il contributo e’ riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020;
Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
L’importo del contributo di cui al presente articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.
Art. 4. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa
“fino al 31 dicembre 2020”. E’ inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 8. (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)
il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi’ con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Art. 9. Cancellazione della seconda rata IMU
per l’anno 2020, non e’ dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita’ indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate.
Art. 10. Proroga del termine per la presentazione del modello 770
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno di imposta 2019, e’ prorogato al 10 dicembre 2020.
Titolo II
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 12. Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attivita’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalita’ previste al comma 2.
Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che puo’ essere richiesta con causale COVID-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia’ interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonche’ ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita’ economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e’ dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attivita’ di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita’ economiche e produttive di cui al comma 2.
4. Ai fini dell’accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L’Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro e’ tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’Inps e l’Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e’ fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell’Inps, il datore di lavoro e’ tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data e’ posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, e’ fissata al 31 ottobre 2020.
Art. 13. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020
Art. 14. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
1. Ai nuclei familiari gia’ beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito “Rem”) di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e’ riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonche’ per il mese di dicembre 2020.
2. Il Rem e’ altresi’ riconosciuto, per una singola quota pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilita’ di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita’ di cui all’articolo 15 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 e’ presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita’ stabilite dallo stesso.
Art. 15. Nuova indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
1. Ai soggetti beneficiari dell’indennita’ di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennita’ pari a 1000 euro e’ nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ riconosciuta un’indennita’ onnicomprensiva pari a 1000 euro.
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E’ riconosciuta un’indennita’ onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’ o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia’ iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivita’ superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, e’ riconosciuta una indennita’ onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarita’ nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o piu’ contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita’ nell’anno 2018 di uno o piu’ contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera
a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) assenza di titolarita’, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e’ riconosciuta un’indennita’, pari a 1000 euro.
9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilita’ di richiedere l’indennita’
Art. 16. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, e’ riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilita’ relativa a novembre 2020. L’esonero e’ riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
2. Il medesimo esonero e’ riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
3. Resta ferma per l’esonero di cui ai commi 1 e 2 l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L’esonero e’ riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero e’ riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, e’ determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero e’ riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
Art. 17. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
1. Per il mese di novembre 2020, e’ erogata dalla societa’ Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennita’ pari a 800 euro
Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
Art. 18. Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positivita’ al virus SARS-CoV-2 attraverso l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalita’ definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, e’ autorizzata per l’anno 2020 la spesa di euro 30.000.000.
2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente gia’ disposto e assegnato per l’anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.
Art. 19. Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
1. Per l’implementazione del sistema diagnostico dei casi di positivita’ al virus SARS-CoV-2 attraverso l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all’articolo 18, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
utilizzando le funzionalita’ del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l’indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonche’ delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma
2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:
a) all’assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica di cui all’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,
d) alla piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore di Sanita’ ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l’indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell’espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.
2. Le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 20. (Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)
Il Ministero della salute svolge attivita’ di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonche’ di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l’applicazione “Immuni” di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita’. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positivita’ al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilita’.
Art. 21. Misure per la didattica digitale integrata
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attivita’ di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita’ per le persone con disabilita’, nonche’ per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita’ di rete.
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Gli indifendibili – Il monopattino – La spazzatura – L’imbuto
A presto