Decreto Sostegno n. 41- Invio telematico del contributo a fondo perduto
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Decreto Sostegno n. 41- Invio telematico del contributo a fondo perduto. I soggetti destinatari, le procedure, l’istanza da compilare.
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
Soggetti a cui è destinato:
- titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta:
- esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.
- a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Il contributo spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura
pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
1) 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
2) 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non
l’importo di 400.000 di euro
3) 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non
l’importo di 1.000.000 di euro
4) 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non
l’importo di 5.000.000 di euro
5) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non
l’importo di 10.000.000 di euro.
Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
a) se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore
b) per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
Il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo
- minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e
- di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Richiesta per ottenere il contributo a fondo perduto
- i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti.
- L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
- L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Di seguito il File per
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
- ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI (Modello da compilare)
Come chiedere il contributo
I contribuenti aventi diritto possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.
L’istanza deve contenere:
- il codice fiscale del richiedente e dell’eventuale rappresentante,
- il codice fiscale dell’eventuale intermediario che la presenta,
- i dati contabili relativi alla sussistenza dei requisiti,
- la scelta sulla modalità di fruizione del contributo,
- l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente.
L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante:
- procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle entrate,
- software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.
L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’IBAN intestato al richiedente o, a scelta irrevocabile del richiedente, può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta. Contestualmente al riconoscimento del contributo, l’Agenzia delle entrate emette il mandato di pagamento ovvero riconosce il credito di imposta, comunicando l’esito all’interno della sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Delega agli intermediari
Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari (abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:
- sono abilitati al Cassetto fiscale del richiedente
- sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi)
- dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente (in questo caso la presentazione può essere effettuata esclusivamente tramite software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico).
È possibile, in caso di errore, presentare entro il termine del 28 maggio 2021 una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero il riconoscimento del credito d’imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 28 maggio 2021.
La scelta della modalità di erogazione
• mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
• mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta,
il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui
versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.
Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.
Alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i seguenti limiti:
• divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010
• ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000
• ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile,
deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione la guida per il calcolo e compilazione del Contributo a fondo perduto
Decreto Sostegno n. 41- Determinazione e invio telematico del Contributo a fondo perduto
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