Referendum un “si” e un “no” cambia la costituzione Costituzione –
Art. 101 La giustizia e’ amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Non si tratta di decidere quale poltrona dare a chi ci fa il favore, è in gioco la magistratura, la costituzione e il presupposto fondamentale che caratterizza la nostra democrazia: la separazione dei poteri del sistema politico italiano. Vi è una confusione di fondo su chi dev’essere e su chi può ricoprire in futuro cariche come quelle all’interno del consiglio superiore delle magistratura, vi è un chiaro attacco alla libertà dell’individuo onesto che si ritroverebbe quotidianamente e illegalmente gente che commette reati in giro con il libero arbitrio di poterlo fare, gente che in futuro potrà pesare sul casellario giudiziario con l’approssimazione di reati leggeri e nei settori in cui si intrufola la mafia può proliferare la criminalità . Vi faccio un esempio pratico che molti di voi certamente hanno vissuto, il borseggiatore è colui che viene preso dalle forze dell’ordine, messo in carcere per una media di 48 ore e poi liberato, già ora il sistema è molto blando per questa gente che, una volta libera torna a ripetere lo stesso atto illecito, figuriamoci se la norma prevede che per questo tipo di reato non vi sia alcuna detenzione ma un libera tutti! La scorciatoia di questa gente, in questo momento è, non farsi prendere, con il libera tutti, se cambiasse la legge, il fine sarebbe, prendimi tanto dietro le sbarre non vado!
Chi ha messo in moto la macchina dei referendum sulla giustizia
non è certo un incompetente, ma più persone che in questi anni hanno accumulato una mentalità, a parere mio, distorta della democrazia, ragion per cui crede che l’accentramento dei poteri renda maggiore l’autoritarismo e quindi una più efficiente possibilità di avere un potere esecutivo accentrato nelle mani di una sola persona, basta guardare i comportamenti degli ultimi giorni, alzarsi la mattina e agire sul fattore guerra autonomamente vuol dire non rispettare la democrazia e non riconoscere nel ruolo che si ricopre la costituzione. Quello che sta accadendo è gravissimo, anche se non appare tale. L’attacco della Lega al parlamento in retrovia, in tempi passasti sarebbe stato tradimento, e non è effimero dirlo, accordarsi con parti opposte che in questo momento stanno decimando la popolazione ucraina e farlo di nascosto, vuol dire non riconoscere la capacità del parlamento di poter avere una funzione esecutiva, vuol dire attaccare il presidente della repubblica in quanto capo delle forze armate, vuol dire sedersi sulla poltrona rossa e continuare a divider l’Italia!
Se avete voglia di perdere tempo e andare alle urne, andate con il pensiero che state votando per un qualcosa che sarà sia primario che complementare per il quotidiano della collettività.
Direte ma a me del consiglio superiore della magistratura e di chi si candidata che mi frega? No sbagliato, perchè la forza trainante della magistratura è questo organo direttamente correlato alla politica, nonostante la separazione dei poteri.
Come leggete dall’articolo 104 della costituzione, se svincolo il numero non saprò mai da dove arriva la corrente politica che gioca sulla magistratura, l’ esempio lo è stato Falcone, e oggi Gratteri. Oggi sappiamo chi ha influenzato le correnti!
Arte. 104. Il Consiglio Superiore della Magistratura
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura e’ presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale
Quindi ragazzi mano alla matita, riflettete e scegliete, ma MAI, farlo con il sentito dire o con persone che vi incitano forviatamene a distorcere il pensiero. Il web serve anche per questo, quindi usiamolo per capire, informarci, condividiamo e votiamo in funzione dei nostri ideali!
Il referendum posto, non è il lato buono della politica, ma è un volersi sgravare molte responsabilità per il futuro, caricate sulla scelta che il popolo farà. E’ certo che, qualora il referendum non raggiungesse il quorum previsto, ossia il numero dei votanti cioè 50+1, troveranno i modi di alterare il sistema, indebolire la magistratura e fare della legalità il proprio uso e consumo. Abbiamo già assistito a tutto questo negli anni passati, in cui la legalità veniva cambiata secondo il beneficio che si voleva ottenere dai mille imbrogli nascosti. Oggi, il cambiamento della giustizia punta alle carceri, si tende a farlo diventare il luogo di incontri sentimentali liberi in case predisposte pagate dagli italiani. Con il referendum si cerca di dare una scala di valori a cosa è più grave o meno in termini di reato, stabilendo così chi deve stare in carcere e chi meno. Quindi chi ha subito un danno grave, come la morte di un proprio caro, sapere che il detenuto si sollazza con una donna, chiunque sia, è la più grande mancanza di rispetto che lo Stato può fare al cittadino; fosse per me cambierei le regole anche al sistema che lascia liberi i testimoni di giustizia, perchè alcuni di loro in cambio della libertà hanno detto poco rispetto a ciò che sanno, Brusca è libero, Falcone e Borsellino sono morti! Lo stesso sta accadendo in Rinascita – Scott
Ora cerchiamo di capire le cinque schede colorate e per ciascun colore diamone un senso breve conciso e che ci rimanga in testa:
Scheda 1 Colore rosso: Incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
Cosa cambia nelle nostre leggi: toglie la legge Severino che ci dice che, se commetti un reato e copri una carica di governo non puoi più esercitarla
Ora, con tutti i privilegi che la politica ha, ritengo che, se un rappresentante del popolo sbaglia e continua a coprire il ruolo, è come affermare il detto che:”il lupo perde il pelo e non il vizio”! Se la legge è uguale per tutti, per tutti deve essere.
Quando vai a votare ricorda l’aneddoto del lupo! Ti ricordo che la legge Severino abbraccia anche le cariche al parlamento europeo.
SI – TOGLI LA LEGGE SEVERINO possono per l’ennesima volta commettere atti illeciti, tanto c’è la scorciatoia
NO – LASCI LA LEGGE SEVERINO e forse si cerca di arginare lo sbaglio commesso
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2021, n 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190″), in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 63 della legge 190/2012)?
L’abrogazione si ha quando una legge viene sostituita in tutto o in parte da un’altra legge (o atto avente forza di legge) successiva che interviene a disciplinare la materia con disposizioni nuove.
Da qui torno al discorso fatto in apertura, è nostra la responsabilità di chi ci governa e in questo caso scegliamo se vogliamo gente pulita!
Per conoscenza il decreto legislativo Legge Severino:
I punti principali del decreto legislativo sono:
Incandidabilità alle elezioni politiche per coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione.Accertamento dell’incandidabilità in occasione delle elezioni politiche da parte delle giunte elettorali competenti e cancellazione dalla lista dei candidati.Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, comunicazione del giudice competente alla Camera di appartenenza e mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile se l’incandidabilità è sopravvenuta dopo la sua elezione e prima della proclamazione degli eletti.Incandidabilità di candidati con cancellazione dalla lista dei candidati e decadenza dei membri italiani del Parlamento europeo che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione.Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di governo.Incandidabilità alle cariche elettive regionali e sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali (sul punto la disciplina del decreto riproduce la preesistente, che risale al TUEL e, prima ancora, alla legge n. 55 del 1990).Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali.Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (sul punto la disciplina del decreto riproduce la preesistente, che risale al TUEL e, prima ancora, alla legge n. 55 del 1990).Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità (sul punto la disciplina del decreto riproduce la preesistente, che risale al TUEL e, prima ancora, alla legge n. 55 del 1990).Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.Durata dell’incandidabilità di 6 anni anche in assenza della pena accessoria, e nel caso di abuso di potere aumentata di 1/3.La sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo.Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare (ex art 3 dgl 235/2012). Qualora una causa di incandidabilità di cui all’articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione. Questo articolo prevede che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità
Art 274 c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede (4). Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare [284, 285, 286] sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (5) ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede
Scheda 2 Colore arancione: Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
Per questo quesito basta pensare al grande dibattito della “Custodia cautelare”; che vuol dire, custodia: il soggetto colpevole viene messo in carcere, cautelare: le indagini procedono per verificare se il soggetto è colpevole, quindi anziché lasciarlo in libertà e poter fare come vuole, la legge cautela ed usa questo strumento, richiesto dal pubblico ministero e disposto dal giudice al fine di preventivare quello che poi sarà il processo. La custodia cautelare può essere revocata quindi tolta.
Per ricordare questa scheda basti pensare all’aneddoto:”in gatta buia”!
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
Ricordiamoci dell’esempio che ho scritto in apertura dell’articolo, il borseggiatore è colui che fa parte di un organizzazione criminale, il danno alla società lo arginiamo se preventivamente possiamo limitare il soggetto, ma se questo non trova limite il borseggiatore continuerà a cooperare con la criminalità perchè trova libertà e debolezza nell’ordinamento giudiziario.
Quindi mano sulla coscienza, perchè siamo noi a decidere che società vogliamo!
NO – LASCI LA CUSTODIA CAUTELARE
SI – TOGLI LA CUSTODIA CAUTELARE
Quindi articoliamo questa domanda confusionaria che cerca libertà nella giustizia e non libera la giustizia;
«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte:
Decreto n.447. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e’ presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l’udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all’altra parte. Almeno tre giorni prima dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero e’ depositato nella cancelleria del giudice. 2. Nell’udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. 3. Se la richiesta e’ presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all’altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non e’ consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1
articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».
Art 274, comma , lettera c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede (4). Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare [284, 285, 286] sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (5) ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede(6
Ricordiamoci che, nella domanda del quesito referendario è inserito, come da legge, il delitto di finanziamento illecito ai partiti. Abrogare la legge tutela chi ruba soldi pubblici, insomma è una garanzia doppia, perchè votando si al primo quesito si toglie la incandidabilità, nel secondo si toglie la custodia cautelare, e la politica sta in una botte di ferro.
Scheda 3 Colore giallo: Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
Cosa chiede questo quesito, chiede di stravolgere completamente l’attuale sistema di funzioni della magistratura vigente. Lo spiega il testo stesso della domanda, se togliete numeri e date, e concentrate l’attenzione alle parole, il testo non è difficile, a un certo punto vi dice che: rifacendosi alle leggi che regolano l’attività della Magistratura, i magistrati attualmente possono passare fino a quattro volte tra la funzione requirente, ossia di pubblico ministero a quella giudicante in qualità di giudice.
Come ricordare questa scheda direi di chiamarla “la separazione”
Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
Le cosiddette “Porte girevoli”, al vaglio del senato, al momento sono già state limitate da quella che sarà la riforma Cartabia che prevede di ridurre solo di un anno gli spostamenti tra funzioni giudicanti a quelle requirenti
L’abrogazione della norma, porterebbe il magistrato a scegliere se vuole esplicare funzioni di pubblico ministero, requirente, o funzioni di giudice, giudicante. La funzione scelta non potrà essere cambiata.
Anche qui si nota come, l’azione della magistratura venga limitata da un modo previsto, l’abrogazione e un tempo previsto, la riforma. Si indebolisce il potere della magistratura
SI – ABROGA LA NORMA CHE CONSENTE IL PASSAGGIO DELLE FUNZIONI GIUDICANTI A REQUIRENTI
NO – LASCIA LO NORMA INVARIATA IN ATTESA DELLA RIFORMA CARTABIA
«Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».
Scheda 4 Colore grigio: Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
Come ricordare questa scheda direi di chiamarla “il laico”
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
Si chiede di modificare la partecipazione dei componenti laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari
Vediamo come funziona oggi
Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello è composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello e dal presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto.
Il consiglio giudiziario è composto da cinque componenti supplenti, di cui due magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni giudicanti e requirenti nel distretto e tre componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e uno nominato dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletto, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio.
L’ elezione dei componenti dei consigli giudiziari è data da:
un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni; due magistrati che esercitano funzioni giudicanti; due magistrati che esercitano funzioni requirenti.
Il Consigli giudiziari, formulano pareri sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il consiglio giudiziario acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;
(Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze)
1. I componenti designati dal consiglio regionale, i componenti avvocati e professori universitari ed il componente rappresentante dei giudici di pace, partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze
2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze
Capite bene che in base al precedente quesito in cui si chiedeva la separazione delle funzioni dei magistrati, il quesito attuale pone in essere non solo la volontà di abrogare la norma vigente ma dover cambiare la composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari; si stravolge un ordine che è di competenza del potere giudiziario, incrociarlo con un professore di diritto che aspira a diventare un consigliere comunale e che segue la corrente politica scelta, non ha molti riscontri oggettivi e razionali in un contesto di valutazione, ma segue molto la corrente! E anche qui nessuna divisione dei poteri!
Quindi in questo caso cosa si chiede: la partecipazione attiva dei componenti laici professori universitari di giurisprudenza, alla valutazione dei magistrati.
Sembra un destabilizzare il sistema attuale per crearne uno nuovo. Cosa facciamo dei due magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni giudicanti e requirenti se vince il si e si attua la separazione delle funzioni dei magistrati?
SI – PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI LAICI ALLE VALUTAZIONI DEI MAGISTRATI
NO – IL SISTEMA PREVEDE AL NON PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI LAICI ALLE VALUTAZIONI DEI MAGISTRATI
«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d)ed e)”?».
Scheda 5 Colore verde: Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
A proposito dei professori universitari e come il referendum sia parte di un pensiero che va a stravolgere il sistema l’ Articolo 106 Costituzione
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Come ricordare questa scheda direi di chiamarla “le correnti”
Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».
Fatemi capire, che facciamo con tutti questi professori che vanno a comporre un pò qui e un pò li il potere giudiziario? Sarà un pò troppo dare in mano a persone che svolgono un attività prettamente didattica le sorti della magistratura o le correnti che si cercano di abbattere confluiscono nelle figure laiche? Ecco questo potrebbe essere quesito da referendum!
La faccio breve perchè mi sono stancata di questa presa in giro
Nel quesito si vuole abrogare l’obbligo di un magistrato che si vuole candidare a far parte del consiglio superiore della magistratura di raccogliere dalle 25 alle 50 firme. Si favorisce così la candidatura di qualunque magistrato.
SI – I MAGISTRATI NON HANNO PIÙ’ L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE FIRME
NO – RIMANE L’OBBLIGO
Ruota l’argomento intorno alle correnti, ma come vi ho scritto le correnti passano anche attraverso le menti che studiano diritto e nel diritto c’è molta filosofia, insomma, se non chiudi gli spifferi sempre Colosseo rimane!
Votate con coscienza e ricordate che non lo fanno per il vostro bene, ma per stravolgere sistemi portati all’esasperazione che, neanche loro sanno più come gestire. Le correnti ci saranno sempre! I magistrati saranno sempre parte di sistemi di correnti e se non lo sono, sono coloro che dedicano la loro vita esclusivamente alla legalità e la storia li riconosce come:”uomini che si sono sacrificati per il bene della patria”, in realtà sono uomini che credono nella legalità e in uno Stato libero da compromessi e che non volta le spalle o sta in silenzio, ma ascolta! Oggi qualcuno volta le spalle ai magistrati che chiedono ascolto! Lo Stato dov’è?
Votate con coscienza e dove non capite chiedete, leggete, ma non rimanete mai indifferenti!
Costituzione Articolo 138 - Leggi di revisione della Costituzione
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
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