Decreto legge 25-05-2021 Contratto di rioccupazione

Le misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, Decreto legge 25-05-2021 Contratto di rioccupazione. Si continua a creare sostegno alle imprese ma non incentivare l’investimento al lavoro. L’ennesimo decreto che si rivolge al privato e che le aziende sfruttano come mezzo per poter risparmiare sulla forza lavoro, non è certo il contratto di rioccupazione a risanare un settore che continua a chiedere di non avere abbastanza e che dietro le retrovie usa contratti che non meritano neppure l’esistenza sul mercato del lavoro. I contratti a prestazione occasionale, i contratti di collaborazione, i contratti insomma cosiddetti a chiamata, sono indiscutibilmente lo sfruttamento al lavoro legalizzato dallo Stato! Sono quella forma di lavoro nero legalizzato che gestisce la vita del precariato che comunque va ad alimentare le casse dello Stato.

La legge domanda e offerta del mercato completamente refusa, accantonate; non esiste un principio che stimoli gli investitori a capitalizzare, ma esiste il principio di chiedere allo Stato ponendo lo sfruttamento della forza lavoro come primario obiettivo per risparmiare nelle casse delle ricche aziende! A soffrire realmente quella parte di piccola impresa che ha subito il fallimento da Covid-19.

Un governo attualmente che non contempla una parte del paese. Ridonda l’ormai archiviato jobs act nel suo decreto. Continua ad esserci il fantasma di una forza politica che fa da bilancia alla stabilità del paese! Un governo trainato e trainante!

Un governo che non è da anni espressione del popolo, ma che è da anni il compromesso di scambi elettorali che comprano e vendono la vita dei cittadini.

D’altronde persone che all’interno del governo e che beneficiano di un lauto stipendio rubano nelle tasche dei cittadini senza dignità attraverso i vitalizi, non possono avere idea di cosa sia la fame all’esterno dei palazzi.


Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL’ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

Art.2 Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse 

e' istituito un fondo,  denominato
"Fondo per il sostegno alle attivita'  economiche  chiuse",  con  una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 

Art.3 Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana

Il fondo di cui all'articolo 2  e'  incrementato  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2021. L'incremento di cui al primo periodo e' assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da Allegato che  segue, per essere erogato in favore delle imprese turistiche
Art.4 Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di  locazione   degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda fino al 31 luglio 2021.    

- Esercenti attivita' d'impresa, arte  o  professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a  quello  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, nonche' agli enti  non  commerciali,  
- Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti, il credito d'imposta spetta  in  relazione  ai  canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a  maggio 2021. 
- Soggetti locatari esercenti attivita' economica, il  credito d'imposta spetta a  condizione  che  l'ammontare  medio  mensile  del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il  1°  aprile 2020 e il 31 marzo  2021  sia  inferiore  almeno  del  30  per  cento rispetto  all'ammontare   medio   mensile   del   fatturato   e   dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1°  aprile  2019  e  il  31 marzo  2020.  
Il  credito  d'imposta  spetta  anche  in  assenza  dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. 
Art. 5 Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche 

  1. La riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze  elettriche
connesse in bassa tensione  diverse  dagli  usi  domestici, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel  limite  di  spesa  di  200 milioni di euro per l'anno 2021. 
Art. 6 Agevolazioni Tari 

Fondo di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari 
Art. 7 Misure urgenti a sostegno  del  settore  turistico,  delle  attivita' economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e bonus alberghi. 

Il fondo e' incrementato di 150 milioni di euro. 
Per il  rilancio  della  attrattivita'  turistica  delle  citta' d'arte, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  del turismo un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per  l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi  in  favore  dei  comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica,  artistica  e paesaggistica, nei  cui  territori  sono  ubicati  siti  riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanita',  tenendo  conto  delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019,  da destinare  ad  iniziative  di  valorizzazione  turistica  dei  centri storici e delle citta' d'arte. 
Art. 8 Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonche' per altre attivita'   economiche   particolarmente   colpite   dall'emergenza epidemiologica. 

Il Fondo e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati  ad  interventi  in  favore  dei  parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
Art. 9 Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  della riscossione,  dei  termini  plastic  tax  e  del  termine  per   la contestazione delle  sanzioni  connesse  all'omessa  iscrizione  al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali  ubicati  nei  comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017. 

Proroga 30 giugno. 
Art. 10 Misure di sostegno al settore sportivo

Si  applicano  anche  per  le  spese  sostenute durante l'anno  di  imposta  2021,  relativamente  agli  investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
Tetto di spesa per  un  importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2021 da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' ed i termini di  presentazione  delle  richieste  di  erogazione  del contributo, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione, nonche' le procedure di verifica, di controllo e  di  rendicontazione delle spese in oggetto
- Operatori  del  settore  sportivo interessati dalle misure restrittive e'  istituito un  fondo  con  una dotazione di 56 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo  perduto  a  ristoro  delle spese sanitarie   per   l'effettuazione   di   test   di   diagnosi dell'infezione  da  COVID-19, in  favore  delle  società' sportive professionistiche che nell'esercizio  2020  non  hanno  superato  il valore della produzione di 100 milioni di euro e  delle  società' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte  al  registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. 
- Sostegno  delle associazioni  sportive   e   societa'   sportive   dilettantistiche" la dotazione del "Fondo  unico e' incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2021

Titolo II

MISURE PER L’ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 12 Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti  a  medio-lungo termine  per  progetti  di  ricerca  e  sviluppo   e   programmi   di investimento 
Art. 13 Misure per il sostegno alla liquidita' delle imprese 

La durata massima dei finanziamenti del presente decreto e' innalzata a  10  anni. 
Art. 14 Tassazione capital gain start up innovative 

1. Plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla  cessione  di  partecipazioni  al capitale di imprese start up innovative acquisite  mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31  dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione
2. Plusvalenze realizzate  da persone  fisiche,  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  al capitale di piccole e medie imprese innovative acquisite   mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione  di  cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti
3.  Non  sono  soggette  a  imposizione  le  plusvalenze realizzate da  persone  fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa escluse le societa' semplici e gli enti ad  esse equiparati, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro  conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in  piccole e medie imprese innovative mediante la sottoscrizione del  capitale  sociale entro il 31 dicembre 2025. 
Art. 15 Misure per lo sviluppo di canali alternativi di  finanziamento  delle imprese 

Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale  di cui al comma 1, in fase di prima applicazione,  sono  destinati  euro 100 milioni per l'anno  2021  e  100  milioni  per  l'anno  2022.

1.  Al  fine  di  sostenere  l'accesso  a  canali  alternativi   di finanziamento da parte delle imprese con  numero  di  dipendenti  non superiore  a  499, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di  programmi  qualificati  di  sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione  di  tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.    
2. Ai  fini  dell'ammissibilita'  alla  garanzia,  l'importo  delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.
Art. 24 Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi  imprese  e  misure per la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri 

Il Fondo e' incrementato di 200 milioni di euro per  l'anno 2021. 

Titolo III

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Art. 27 Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID 

Al fine di garantire la presa in carico  omogenea  su  tutto  il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro  clinico COVID-19 correlato,il Servizio sanitario nazionale garantisce  le  prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei  Livelli  essenziali  di assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte  integrante  del presente  decreto,  senza  compartecipazione  alla  spesa  da   parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 31 Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci
 
1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo  per
farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta  un  credito  d'imposta
nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno  2021
al 31 dicembre 2030. 
Art. 32 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

1. soggetti   esercenti attività' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente riconosciuti, nonché' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a carattere non imprenditoriale spetta  un  credito  d'imposta  in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione  degli  ambienti  e  degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di  dispositivi  di  protezione individuale e di altri dispositivi atti a  garantire  la  salute  dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la  somministrazione di tamponi per COVID-19. 
Il  credito  d'imposta  spetta  fino  ad  un massimo  di  60.000  euro  per  ciascun  beneficiario,   nel   limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.    

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

 Art. 36 Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza 
 
1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro
quote di reddito di  emergenza  (di  seguito  "Rem"),  relative  alle
mensilita' di giugno, luglio, agosto e settembre 2021
La domanda per  le  quote  di  Rem  e'  presentata  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) entro  il  31  luglio  2021
tramite modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo  Istituto  e
presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
Art. 37 Reddito  di  ultima  istanza  in  favore   dei   professionisti   con disabilita' 

Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la  corresponsione  dell'indennita'  di  cui   all'articolo   44,   i lavoratori iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di  previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509  e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al  comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data  di entrata in vigore della presente disposizione.      1-quinquies. La domanda di cui al comma  1-quater  e'  presentata con le medesime modalita' previste dal decreto adottato dal  Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020. 
Art. 38 Disposizioni in materia di NASPI 

(Riferimento DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.)
1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento  dal  1 giugno 2021 e'  sospesa  l'ulteriore  applicazione  dell'articolo  4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata  in  vigore del presente decreto  e  per  le  nuove  prestazioni  decorrenti  nel periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e'  sospesa  fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione  dell'articolo  4,  comma  3,  del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1°  gennaio  2022  trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto  legislativo  4 marzo 2015, n. 22 e l'importo  delle  prestazioni  in  pagamento  con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando  le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. 
Art. 39 Disposizioni in materia di contratto di espansione 

(Riferimento DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 148 Art. 41 Contratti di solidarietà' espansiva - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.)
 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, all'articolo 41, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, le parole "500 unita'" e  "250  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "100 unita'" e, conseguentemente, i limiti
di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati  rispettivamente
di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per  l'anno
2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro
per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022. 
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente  articolo  pari  a
101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
3. Al comma 5-bis  dell'articolo  41  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 le parole "3,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2024" sono sostituite dalle parole "30,4 milioni di euro  per  l'anno
2024". Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di
euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
Art. 40 Ulteriori disposizioni in  materia  di  trattamenti  di  integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale 

Ai trattamenti di integrazione salariale  di  cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di  lavoro privati  che nel primo semestre dell'anno 2021  hanno  subito  un calo del fatturato del  50  per  cento  rispetto  al  primo  semestre dell'anno  2019,  possono  presentare,  previa  stipula  di   accordi collettivi  aziendali  ai  sensi   dell'articolo   51   del   decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  di  riduzione  dell'attivita' lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente   decreto   finalizzati   al   mantenimento   dei    livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attivita' dopo  l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni  straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata  massima  di  26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore  del  presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione  media  oraria  non  puo' essere  superiore   all'80   per   cento   dell'orario   giornaliero, settimanale  o  mensile  dei  lavoratori   interessati   dall'accordo collettivo. Per  ciascun  lavoratore,  la  percentuale  di  riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma e'  stipulato.  Il  trattamento  retributivo perso va determinato inizialmente non  tenendo  conto  degli  aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo  collettivo  di  cui  al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale  e'  ridotto in  corrispondenza  di  eventuali  successivi   aumenti   retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi  di  cui al presente comma devono specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro, l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente  comma e' riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione  globale  che  sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5  del  decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148,  e  la  relativa  contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi  del  presente  comma non e' dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale. 
3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma  1,  del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere  dalla data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli  articoli 11 e 21 del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148  sono esonerati  dal  pagamento   del   contributo   addizionale   di   cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al  31  dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del  presente comma e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive  pari a 163,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'ente  previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al secondo periodo del presente comma e comunica  i  risultati  di  tale attivita' al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati altri provvedimenti concessori.    
4. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo  periodo  le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti di cui al  primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa  nel  medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima legge.    
5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e' comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
Art. 41 Contratto di rioccupazione 

1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021
e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di  disoccupazione  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015,  n.
150  nella  fase  di  ripresa  delle   attivita'   dopo   l'emergenza
epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo e' stipulato
in forma scritta ai fini della prova. 
2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione e'
la definizione, con  il  consenso  del  lavoratore,  di  un  progetto
individuale di inserimento,  finalizzato  a  garantire  l'adeguamento
delle  competenze  professionali  del  lavoratore  stesso  al   nuovo
contesto lavorativo. Il progetto individuale di  inserimento  ha  una
durata di  sei  mesi.  Durante  il  periodo  di  inserimento  trovano
applicazione le sanzioni previste  dalla  normativa  vigente  per  il
licenziamento illegittimo. 
3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono  recedere
dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118  del  codice  civile,  con
preavviso decorrente dal medesimo  termine.  Durante  il  periodo  di
preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto  prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente  articolo  si
applica la disciplina ordinaria in  materia  di  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato. 
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo
e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il  contratto  di
cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di
sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  nel  limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni pensionistiche. 
6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, l'esonero contributivo di cui al comma 5  spetta  ai  datori  di
lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano
proceduto  a  licenziamenti  individuali  per   giustificato   motivo
oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15  luglio  1966,  n.
604 o a licenziamenti collettivi, ai  sensi  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva. 
7. Il licenziamento intimato durante o al termine  del  periodo  di
inserimento ai sensi del comma 3, o  il  licenziamento  collettivo  o
individuale  per  giustificato  motivo  oggettivo  di  un  lavoratore
impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con lo stesso
livello e categoria legale di inquadramento  del  lavoratore  assunto
con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi
alla predetta  assunzione,  comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il
recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo  del  periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non  ha
effetti nei confronti  degli  altri  datori  di  lavoro  privati  che
assumono il lavoratore ai sensi del presente  articolo.  In  caso  di
dimissioni del lavoratore il  beneficio  viene  riconosciuto  per  il
periodo di effettiva durata del rapporto. 
8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile, per il  periodo
di durata del rapporto  successivo  ai  sei  mesi,  con  gli  esoneri
contributivi previsti a legislazione vigente e nei  casi  di  cui  al
comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da
parte dell'ente previdenziale. 
9. Il beneficio previsto dal comma 5 e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della comunicazione  della  Commissione  europea  C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni  del  presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea. 
10. Il beneficio  contributivo  di  cui  ai  commi  da  1  a  9  e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per  l'anno
2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo e  comunica  i  risultati  di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per  l'anno
2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno  2024,  si  provvede
quanto a 202 milioni di euro per l'anno  2022  mediante  le  maggiori
entrate derivanti dai medesimi commi da  1  a  9  e  quanto  a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024  ai  sensi  dell'articolo
77. 
Art. 42 Proroga indennità' lavoratori stagionali, turismo e spettacolo - La domanda  per le indennità' e'  presentata  all'INPS entro il 31 luglio 2021

1.Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 10, commi da  1  a  9,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.69,  e' erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a euro 1.600.    
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di  rapporto  di   lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore  del  presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva  pari  a  euro 1.600. 
La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori  in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta giornate nel medesimo  periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di  entrata  in vigore del presente decreto.    
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in  conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o sospeso  la  loro  attivita'  o  il  loro  rapporto  di  lavoro,   e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600:      
a)   lavoratori   dipendenti   stagionali   e    lavoratori    in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato  involontariamente  il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la data di entrata in vigore del presente decreto e che  abbiano  svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo periodo;      
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a  18  del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del presente decreto;      
c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno  successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi,  per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di  entrata  in vigore  del  presente  decreto  alla   Gestione   separata   di   cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un  contributo mensile;      
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e  titolari di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad altre forme previdenziali obbligatorie.    
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:      
a) titolari di contratto di lavoro  subordinato,  con  esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;      
b) titolari di pensione.    
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600  euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del  turismo e  degli  stabilimenti  termali  in  possesso   cumulativamente   dei requisiti di seguito elencati:      
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  di  uno  o  piu' contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno trenta giornate;      
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;      
c) assenza di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.    
6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di  contratto  di  lavoro subordinato   a   tempo   indeterminato,   diverso   dal    contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e  18  del  decreto legislativo   15   giugno   2015,   n.   81,   senza   corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  1.600 euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori  iscritti al Fondo  pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  sette contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di entrata in vigore del  presente  decreto,  con  un  reddito  riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.    
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro cumulabili e  sono  invece  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
La domanda  per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5  e  6  e'  presentata  all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di  domanda  predisposto  dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo stesso.    
Art. 43 Decontribuzione settori del turismo e degli  stabilimenti  termali  e del commercio 

1. Ai datori di lavoro privati dei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali e  del  commercio  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'  riconosciuto,  ferma
restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro  carico,
fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio  delle  ore
di integrazione salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo  2021,  con  esclusione  dei  premi  e  dei  contributi  dovuti
all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile. 

Di seguito i restanti Titoli in Gazzetta Ufficiale [doc id=23336]

Decreto Sostegno n. 41- Invio telematico del contributo a fondo perduto

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